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Transfer Pricing: i nuovi requisiti di idoneità della documentazione

01/12/2020

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In attuazione di quanto previsto dal DM del 14 maggio 2018, recante le Linee Guida per l’applicazione delle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento (le “Linee Guida”), è stato pubblicato lo scorso 23 novembre il Provvedimento n. 360494 (il “Provvedimento”) che modifica radicalmente (introducendo anche elementi di sostanziale novità) la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento.

Tale Provvedimento è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall’Azione 13 del BEPS Action Plan dell’OCSE, “Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”, secondo il quale i vari Paesi devono adottare un approccio standardizzato (c.d. three-tiered approach) consistente nella predisposizione:

  • di un Masterfile contenente informazioni standard rilevanti per tutte le entità del gruppo multinazionale;
  • di un Local File relativo alle transazioni poste in essere dal contribuente “locale”;
  • del c.d. Country-by-Country Report contenente informazioni relative all’allocazione globale del reddito del gruppo multinazionale (e delle conseguenti imposte pagate) e a specifici indicatori economici (tangible assets, numero di dipendenti, costi del personale, ecc.) con riferimento ai vari Paesi in cui il gruppo multinazionale opera.

Come la precedente versione del 29 settembre 2010, la predisposizione della idonea documentazione secondo le norme contenute nel Provvedimento consente la non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento (così detta penalty protection).

Di seguito si illustrano brevemente le principali novità contenute nel testo del Provvedimento.

Documentazione idonea (art.2)

La documentazione idonea, predisposta su base annuale, è costituita da:

  • Masterfile, atto a fornire una panoramica del business del gruppo multinazionale, inclusa la natura delle operazioni commerciali a livello globale, le politiche generali dei prezzi di trasferimento e l’allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche; può essere declinato in differenti documenti qualora il gruppo realizzi attività diverse disciplinate da politiche dei prezzi di trasferimento differenti.
  • Documentazione Nazionale, che contiene informazioni più dettagliate e l’analisi dei prezzi di trasferimento concernenti le operazioni infragruppo relative all’entità residente.

Tale documentazione deve essere predisposta indipendentemente dalle caratteristiche dell’entità (holding o società controllata di un gruppo multinazionale).

Masterfile (art.2.2)

Il Masterfile si articola nei seguenti capitoli:

  1. Struttura organizzativa;
  2. Attività svolte dal gruppo comprensivo delle seguenti informazioni:
    • Principali fattori di generazione dei profitti del gruppo;
    • Flussi delle operazioni;
    • ​Accordi per la prestazione di servizi infragruppo;
    • Principali mercati;
    • Struttura operativa e catena del valore;
    • Operazioni di riorganizzazione aziendale
  3. Beni immateriali del gruppo multinazionale, con le seguenti specifiche:
    • Strategia globale del gruppo;
    • Elenco dei beni immateriali;
    • Accordi relativi ai beni immateriali;
    • Politiche di prezzi di trasferimento di attività di ricerca e sviluppo;
    • Operazioni rilevanti relative ai beni immateriali tra imprese associate.
  4. Attività finanziarie infragruppo, con le seguenti informazioni:
    • Modalità di finanziamento;
    • Funzioni di finanziamento accentrate;
    • Politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie.
  5. Rapporti finanziari del gruppo, quali:
    • Bilancio consolidato;
    • Elenco di accordi o ruling preventivi.

Documentazione Nazionale (art.2.3)

La Documentazione Nazionale si articola nei seguenti capitoli:

  1. Descrizione generale dell’entità locale, con le seguenti specifiche:
    • Struttura operativa;
    • Attività e strategia imprenditoriale perseguita.
  2. Operazioni infragruppo con un quadro sommario delle operazioni intercorse in termini di flussi e importi. Per ciascuna operazione non marginale, rispetto al totale, devono essere fornite le seguenti informazioni:
    • Descrizione (con indicazione degli ammontari dei pagamenti ricevuti o effettuati, delle imprese associate coinvolte, delle operazioni comparabili indipendenti – esterne o interne – e indicatori finanziari):
    • Analisi di comparabilità;
    • Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento declinato in:
      • enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza;
      • criteri di applicazione del metodo prescelto;
    • Risultati;
    • Assunzioni critiche adottate nell’applicazione del metodo prescelto.
  3. Informazioni finanziarie, comprensive di:
    • Conti annuali, corredati della relazione di certificazione rilasciata dal revisore;
    • Prospetti di informazione e riconciliazione che illustrino la riconciliazione tra dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento con il bilancio d’esercizio (o documentazione analoga);
    • Prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti dei soggetti comparabili utilizzati nell’analisi.
  4. Allegati, quali:
    • Copia di tutti gli accordi infragruppo;
    • Copia degli accordi preventivi.

Documentazione per le stabili organizzazioni (art.3)

Sia per le stabili organizzazioni residenti di società estere che per le società residenti con stabili organizzazioni all’estero si applica, per quanto compatibile, quanto stabilito per il Masterfile e per la Documentazione Nazionale

Documentazione idonea per le PMI (art.4)

Il Provvedimento consente alle imprese che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiori a €/milioni 50 di non aggiornare l’analisi di comparabilità per due periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce la documentazione stessa qualora l’analisi stessa si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e non si modifichino in modo sostanziale.

Non si considerano PMI i soggetti che direttamente o indirettamente controllano o sono controllati da un soggetto non qualificabile come PMI.

Forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea (art.5)

Il Masterfile può essere predisposto in italiano o in inglese, mentre la Documentazione Nazionale deve essere predisposta in italiano.

I documenti devono essere firmati dal legale rappresentante (o da un suo delegato) mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’esercizio cui la documentazione si riferisce.

La documentazione deve essere presentata in formato elettronico ed esibita entro 20 giorni dalla relativa richiesta.

Idoneità della documentazione (art.5.3)

La documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un’analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con particolare evidenza delle transazioni e dell’analisi di comparabilità e di quella funzionale. La documentazione è ritenuta idonea anche nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria scelga un diverso metodo di comparabilità o soggetti o operazioni differenti rispetto a quelli del contribuente.

Si applica la penalty protection anche nel caso in cui la documentazione contenga omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo.

La penalty protection può non essere applicata nel caso in cui la documentazione sia presentata nel corso di un’attività di controllo e la stessa non contenga informazioni complete e conformi al dettato del Provvedimento (compresa la firma elettronica con marca temporale) o informazioni in tutto o in parte non veritiere.

Documentazione dei servizi a basso valore aggiunto (art.7)

Secondo quanto disposto nelle Linee Guida, sono considerati servizi a basso valore aggiunto (“LVAS”) i servizi che:

  • Hanno natura di supporto;
  • Non costituiscono attività principale del gruppo;
  • Non richiedono l’uso di beni immateriali specifici e di valore ne concorrono alla creazione degli stessi;
  • Non comportano l’assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte dell’ente erogatore ne generano in capo allo stesso l’insorgere di tale rischio.

Per tali servizi è previsto l’obbligo di predisposizione di specifica documentazione che evidenzi quanto segue:

  1. Descrizione dei servizi;
  2. Contratti di fornitura dei servizi;
  3. Valorizzazione delle operazioni;
  4. Calcoli.

Decorrenza (art.8)

Le disposizioni contenute nel Provvedimento trovano applicazione dall’esercizio in corso alla data della sua pubblicazione, ovvero per i contribuenti con esercizio solare dal 2020.

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