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Insight

Smart working tra conferme, proroghe e ripristini

03/03/2023

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Italia

In materia di smart working e lavoro agile, la conversione del decreto milleproroghe porta con sè tre importanti novità previste all’ art. 9 della Legge 24 febbraio 2023 n. 14
  • La proroga al 30 giugno 2023 delle disposizioni che riconoscono il diritto allo smart working per soggetti fragili ( art. 9, comma 4-ter, Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ) ;
  • La reintroduzione di disposizioni che riconoscono l’analogo diritto per i genitori di figli under 14 sino al 30 giugno 2023,in presenza di particolari condizioni e di mansioni compatibili ( art. 9, comma 5-ter, Legge 24 febbraio 2023 n. 14 );
  • La riattivazione della sorveglianza sanitaria eccezionale sui lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.


FRAGILI: SMART WORKING SINO AL 30 GIUGNO 2023 

In sede di conversione del Decreto Milleproroghe è stato prorogato dal 31 marzo al 30 giugno il termine originariamente fissato dalla Legge di Bilancio 2023 con cui veniva riconosciuto il diritto allo smart working per i lavoratori fragili.

In particolare, il comma 4-ter, della Legge di conversione estende la possibilità per le persone con fragilità di vedersi assicurare, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento”.  

La proroga dei termini non comporta nessuna novità rispetto alle indicazioni del Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2022 che individuava le condizioni di salute del soggetto e le patologie croniche con particolare condizione di gravità, in presenza delle quali il medico di medicina generale accerta e certifica lo status di fragilità. 

Le comunicazioni aziendali, relative ai lavoratori fragili cui viene consentito di prestare l’attività in modalità agile, dovranno - secondo le indicazioni contenute nel comunicato stampa del 31 dicembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - essere trasmesse, a far data dal 1° febbraio 2023 mediante la procedura ordinaria sull'applicativo disponibile, sempre sul sito servizi.lavoro.gov.it, denominato "Lavoro agile".

Permane la previsione (contenuta in una delle faq presenti sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), che impone ai datori di lavoro privati di inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile (o di proroga) entro 5 giorni successivi, rispettivamente, dall'inizio della prestazione in modalità agile o, in caso di proroga, dalla data di fine del periodo precedentemente comunicato.


LAVORO AGILE PER GENITORI UNDER 14 SINO AL 30 GIUGNO:

Per i soli dipendenti del settore privato, il comma 5-ter della Legge di conversione reintroduce il diritto allo smart working per i genitori di figli under 14 sino al 30 giugno 2023. 

La proroga riguarda il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B. Il diritto non è incondizionato come per i lavoratori fragili, di conseguenza i genitori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio o una figlia minore di 14 anni, possono chiedere al proprio datore di lavoro di lavorare in smart working a condizione che: 

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia un genitore non lavoratrice/lavoratore;
  • che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione; 

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile può avvenire, anche in assenza degli accordi individuali e con il solo obbligo da parte del datore di lavoro di assolvere agli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La proroga dell’art.10, comma 2 del Decreto legge 24/2022, ha reintrodotto, ripristinandolo, il diritto allo smart working nella sua impostazione originaria risalente al Decreto Cura Italia del marzo 2020, mantenendo la condizione che la prestazione possa essere resa da remoto, tenendo conto della “compatibilità della mansione”. Il ripristino comporta anche il recupero della previsione in base alla quale la prestazione lavorativa in modalità agile possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora gli stessi non siano forniti dal datore di lavoro. 


SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE FINO AL 30 GIUGNO: 

Il riferimento alle disposizioni di cui al punto 2 dell’allegato B del Decreto legge 24/2022, convertito con modificazioni nella Legge n. 52 del 19 maggio 2022, comporta la proroga dei termini di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 83 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e cioè dell’obbligo di effettuare la Sorveglianza sanitaria sui lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

Tale obbligo era decaduto lo scorso 31 luglio 2022. Ora l’obbligo per le aziende, pubbliche e private, che impieghino personale dipendente, di attuare una sorveglianza particolare, straordinaria e speciale per le lavoratrici e per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, viene ripristinata dalla legge 14/2023 di conversione del decreto Milleproroghe. 

Quindi ritorna la previsione secondo cui i datori di lavoro, con la medica o il medico competente, ove presente, oppure avvalendosi delle competenze mediche dell’Inail, ove non presente, sono tenuti ad assicurare un apposito programma di protezione particolare per tali lavoratrici e lavoratori, individuate/i eventualmente anche con il supporto del medico competente. 

Le indicazioni operative per la sorveglianza sanitaria eccezionale delle lavoratrici e dei lavoratori cosiddetti “fragili” sono quelle previste dalla circolare n. 44 dell 11.12.2020

La circolare ricorda che per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. a), D.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne unao per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono avvalendosi delle proprie competenze medico/specialistiche di medicina del lavoro. Il datore di lavoro, può inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile e accessibile agli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.



A cura di Fieldfisher

http://www.lavorosi.it/rapporti-di-lavoro/tipologie-contrattuali/smart-working-tra-conferme-proroghe-e-ripristini/

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