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Novità in materia di cripto valute: il MEF introduce l’obbligo di iscrizione al registro OAM

22/02/2022

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Italia

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022 (il “Decreto MEF”) volto a disciplinare modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (gli “Operatori in Valute Virtuali”) sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale.
 
Il Decreto MEF riprende anzitutto le nozioni di (i) prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, (ii) prestatori di servizi di portafoglio digitale e di (iii) valuta virtuale, già rese all’art. 1, co. 2, lettere ff), ff-bis) e qq) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

In particolare:
  1. per prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale si intende “ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute;
  2. per prestatori di servizi di portafoglio digitale si intende “ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”;
  3. per valuta virtuale si intende “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
Il Decreto MEF chiarisce, poi, che tra i servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono compresi, inter alia, l’esecuzione, la ricezione, trasmissione di ordini relativi a valute virtuali per conto di terze parti, i servizi di collocamento di valute virtuali e i servizi di consulenza su valute virtuali.

Quindi il Decreto MEF stabilisce che gli Operatori in Valute Virtuali, per poter operare in Italia, anche on line, sono tenuti a registrarsi presso la sezione speciale del registro tenuto dall’Organismo agenti e mediatori previsto dall’art. 128-undecies del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed istituito ai sensi del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (il “Decreto 141”) (l’“OAM”).

L’OAM è l’organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’OAM ha compiti di tutela nei confronti del consumatore e si occupa di garantire: (i) la professionalità degli iscritti e il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per lo svolgimento della professione, (ii) il controllo e la vigilanza sull’attività degli operatori, (iii) l’affidabilità delle informazioni pubbliche sugli iscritti, (iv) il contributo al riconoscimento professionale degli iscritti, e (v) il contributo alla regolamentazione del mercato di riferimento. L’OAM è altresì dotato di appositi poteri sanzionatori esercitabili nei confronti degli iscritti, necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali; l’OAM è, a sua volta, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia. Con riguardo ai servizi relativi alla valuta virtuale di cui al Decreto MEF in esame, è previsto che l’OAM, inter alia, verifichi la regolarità e la completezza delle comunicazioni, ai fini di disporre o negare l’iscrizione degli interessati nella sezione speciale del registro riservata agli Operatori in Valute Virtuali, nonché curi la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati in detta sezione.

L’iscrizione nella sezione speciale del registro, è subordinata al ricorrere dei requisiti stabiliti dall’art. 17-bis, co. 2 del Decreto 141; in particolare:
  1. per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286), e domicilio nel territorio della Repubblica;
  2. per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
Per ottenere l’iscrizione, gli Operatori in Valute Virtuali devono trasmettere, per via telematica, all’OAM una specifica comunicazione contenente informazioni relative (i) ai dati identificativi dell’interessato, (ii) alla tipologia dei servizi prestati e (iii) alle modalità di svolgimento dei servizi stessi.

La sezione speciale del registro dovrà essere avviata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto MEF.
Gli Operatori in Valute Virtuali che, alla data di avvio della sezione speciale del registro, stessero già svolgendo l’attività in Italia, devono effettuare la comunicazione all’OAM entro 60 giorni dalla predetta data di avvio; in questo caso potranno continuare ad operare legittimamente in Italia fino alla comunicazione di iscrizione o di integrazione documentale che sarà trasmessa dall’OAM.

Qualora la comunicazione all’OAM non venisse effettuata in assoluto o entro i termini di legge in precedenza delineati, l’esercizio in Italia dell’attività da parte degli Operatori in Valute Virtuali verrebbe considerato “abusivo”.

Salvo richiesta di ulteriori informazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione l’OAM dispone ovvero nega l’iscrizione dell’interessato alla sezione speciale del registro.

Ai sensi del Decreto 141 l’esercizio abusivo dell’attività da parte degli Operatori in Valute Virtuali è punito con una sanzione amministrativa nella cornice edittale che va da Euro 2.065 a Euro 10.329.

Gli Operatori in Valute Virtuali, ai sensi del Decreto MEF, saranno infine tenuti a trasmettere all’OAM per via telematica e con cadenza trimestrale – secondo le modalità tecniche che saranno stabilite dall’OAM per tramite di appositi disposti attuativi e sentito il Garante per la protezione dei dati personali - in relazione alle operazioni effettuate in Italia, i dati identificativi del cliente e i dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente. Per entrambe le tipologie di dati, l’allegato 1 del Decreto MEF fornisce precise indicazioni e specifiche relativamente alla trasmissione delle predette informazioni.

Gli Operatori in Valute Virtuali, in quanto assoggettati alla disciplina dei cambiavalute, saranno inoltre tenuti a corrispondere un contributo a fronte dei costi per la tenuta della sezione speciale del registro tenuto dall’OAM.+

A cura di:
Avv. Carmelo Raimondo
Avv. Andrea Turati
Avv. Raffaele Mollo

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