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DL 4 maggio 2023 n.48: il Decreto Lavoro è pubblicato in Gazzetta Ufficiale

05/05/2023

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4.05.2023 il DL 4 maggio 2023 n. 48 (Cd. Decreto Lavoro), che introduce, con decorrenza immediata, una serie di misure a sostegno del reddito dei lavoratori e di revisione di alcuni istituti di diritto del lavoro di particolare interesse per le imprese. 

Per quanto riguarda i contratti a termine, il provvedimento intende revisionare il sistema delle causali che governa la durata del contratto oltre i 12 mesi di acausalità. 

IL DL 4 maggio 2023 n. 48 prevede inoltre nuovi incentivi per assunzioni di beneficiari del Nuovo Assegno per l’Inclusione (misura sostitutiva del Reddito di Cittadinanza) e di giovani NEET assunti nel 2° semestre 2023; un robusto taglio del cuneo fiscale-contributivo di quattro punti aggiuntivi una tantum tutto a vantaggio dei lavoratori; il ripristino del tetto di tremila euro per i fringe benefit, ma per la sola platea dei dipendenti con figli, e una nuova maggiorazione dell’Assegno Unico Universale. 

Al fine di consentire il completamento di piani di rilancio avviati nell’ambito del contratto di espansione, è resa possibile la conclusione di accordi integrativi in sede ministeriale per la rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico, entro un arco di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. 

Altra misura, tanto attesa dalle imprese, è quella che riguarda la semplificazione degli obblighi di informazione introdotti dal DL Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022). 
 

Di seguito in dettaglio le singole misure: 

CONTRATTI A TERMINE E CAUSALI (ART. 24) - Fermo restando l’attuale impianto della acausalità per i primi 12 mesi del rapporto e quello della durata massima non eccedente i 24 mesi , il decreto Lavoro modifica l’impianto relativo alle casuali stabilendo che l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi: 

  • è disciplinata dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (CCNL, Contrattazione territoriale o aziendale comparativamente più rappresentativa e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA/RSU);
  • in via supplettiva, e solo fino al 31 dicembre 2024, in assenza di regolamentazione da parte della predetta contrattazione collettiva, ragioni tecniche, organizzative e produttive potranno essere individuate dalle parti contraenti;
  • è consentita per la sostituzione di altri lavoratori, fermo restando il limite dei 24 mesi e la coerenza con la durata dell’assenza del lavoratore uscente.

L’intervento intende modificare l’assetto normativo predisposto con il Decreto Dignità, attraverso la valorizzazione della contrattazione collettiva, dopo la temporanea sospensione del sistema della causali per le proroghe e i rinnovi dei contratti cadenti durante l’emergenza sanitaria. 

OBBLGHI DI INFORMAZIONE DL TRASPARENZA (ART. 26) – Si prevede una serie di semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, stabilendo che le informazioni inerenti l’orario di lavoro e la sua programmazione nonchè il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonchè gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. 

Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonchè indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. A tale obbligo fanno eccezione i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale. 

FRINGE BENEFIT e WELFARE AZIENDALE (ART. 40) – Sulla falsa riga di quanto previsto nel 2022 per la generalità dei lavoratori, il Decreto Lavoro riconosce ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico l’innalzamento del limite di esenzione fiscale da 258,23 a 3.000 euro per il solo anno 2023. Tra i beni e sevizi ceduti che non concorrono alla formazione del reddito rientrano anche le utenze domestiche relative ad acqua, luce e gas concorrono al raggiungimento della predetta soglia. Per il riconoscimento dei nuovi importi il dipendente dichiara al datore di lavoro il codice fiscale dei propri figli. Per l’innalzamento della soglia sono stati stanziati 142,2 milioni per il 2023 e 12,4 milioni per il 2024. 

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE (ART. 39) – A questa misura è destinato l’extra deficit di oltre 3 miliardi di euro approvato a fine aprile con lo scostamento del DEF. La riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti opera sugli stipendi che vanno dal 1° luglio al 30 novembre 2023 (esclusa la tredicesima mensilità) e va ad aggiungersi alla precedente riduzione, pertanto, il taglio è elevato da 2 a 6 punti per i redditi fino a 35.000 euro e da 3 a 7 punti per i redditi che non superano i 25 mila euro. 

Una retribuzione mensile di 1.000 euro, per esempio, fruirà di una riduzione di 7 punti pari ad una cifra di poco inferiore ai 70 euro. Il vantaggio netto in busta paga sarà infatti in parte ridimensionato dall’aumento dell’imponibile fiscale proporzionale alla minor trattenuta previdenziale. 

Gli oneri di spesa per la riduzione del cuneo ammontano a 4.064 milioni di euro per il 2023 e in 992 milioni di euro per il 2024. 

NUOVI INCENTIVI PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI (ART. 10) - Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione è riconosciuto un incentivo per un periodo pari a: 

  • 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a 8.000 euro. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero antecedenti alla trasformazione;
  • al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro. 

Nel caso di licenziamento del lavoratore effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

INCENTIVI PER ASSUNZIOI DI GIOVANI (ART. 27) - Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che: 

  1. non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
  2. non lavorino nè siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
  3. siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani, anche nella sua misura prevista fino al 31 dicembre 2023, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto. 

INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (ART. 28) – Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità, viene istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore per le assunzioni obbligatorie ex L. 68/99 di soggetti disabili di età inferiore a trentacinque anni, assunti con contratto a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023. Le modalità di ammissione, quantificazione e erogazione del contributo andranno definiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per la disabilità con apposito decreto. 

CONTRATTO DI ESPANSIONE (ART. 25) - Viene previsto fino al 31 dicembre 2023 al fine di consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, la possibilità di stipulare un accordo integrativo in sede ministeriale per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico entro un arco di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. La misura viene riconosciuta per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi. 

Resta confermato il numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione. 

RIFINANZIAMENTO FONDO NUOVE COMPETENZE (ART. 19) – Il Fondo viene incrementato con risorse nel periodo di programmazione 2021 – 2027 con risorse rinvenienti dal Piano Nazionale Giovani, donne , lavoro, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma operativo complementare per le politiche attive e l’occupazione (POC SPAO). 

MAGGIORAZIONI ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (ART. 22) - Viene previsto che la specifica maggiorazione dell'assegno unico universale prevista per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, spetta anche per i minori appartenenti a nuclei ove al momento della presentazione della domanda, è presente un solo genitore lavoratore poiché l'altro risulta deceduto. La maggiorazione viene riconosciuta per un periodo di 5 anni successivi all’evento. 

OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI (ART. 23) – Il Decreto ridimensiona le sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali apportando modifiche all’art. 2, c. 1-bis, del DL 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L.11 novembre 1983, n. 638. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare può variare da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Nella previgente versione la sanzione da applicare era individuata nella misura da euro 10.000 a euro 50.000.

RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO (CAPO III) – L’intero capo terzo è dedicato al rafforzamento delle regole in materia di sicurezza sul lavoro, tutela contro gli infortuni e controlli ispettivi.:

  • Il Decreto prevede l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione di attività formative (art. 17). Viene estesa la tutela assicurativa agli studenti in formazione e alternananza scuola-lavoro (art. 18);
  • Modificando le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 viene previsto l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione rischi [art. 14, lett. a)];
  • Viene introdotto l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza [art. 14, lett. g)]. 

RIFINANZIAMENTO CIG PER CRISI AZIENDALE E RIORGANIZZAZIONE (ART. 30).

PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO TERMALE (ART. 37) - L’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. 

ASSEGNO DI INCLUSIONE (CAPO I) - L’assegno per l’inclusione è la nuova misura di sostegno al reddito che spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, a partire dal 1° gennaio 2024. 

Il beneficio economico sarà pari a 6.000 euro annui (ovvero 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza e spetterà per 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi previa sospensione di almeno un mese. La percezione di lavoro dipendente o autonomo è compatibile con la misura entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Contestualmente viene istituto, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

I nuclei familiari beneficiari dell’assegno per l’inclusione, una volta sottoscritto il Patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, da cui sono esclusi i pensionati, gli ultrasessantenni e i disabili. Il beneficiario è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia durata non inferiore ad un mese e, se part-time, un orario pari almeno al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (ART 12) - Accompagna dal 1° settembre 2023 l' Assegno di Inclusione  quale misura di attivazione al lavoro, mediante partecipazione a progetti di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui,  che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. L’attivazione dei beneficiari può prevedere l’adesione ai percorsi previsti dal Programma nazionale GOL, valorizzando, accanto alla formazione, anche i servizi al lavoro come richiesto dall’Associazione. 

Previa dichiarazione di immediata disponibilità e stipula di un patto di servizio personalizzato, i beneficiari ricevono per un periodo massimo di dodici mensilità un 'indennità di partecipazione alle misure di attivazione pari ad un importo mensile di 350 €.



www.lavorosi.it/lavori-parlamentari/gazzetta-ufficiale/dl-4-maggio-2023-n48-decreto-lavoro-e-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/

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