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CBAM: in vigore il nuovo “dazio” ambientale

18/05/2023

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Il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 ha istituito il Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM.
Si tratta di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che fa parte del pacchetto legislativo “Fit for 55%”, adottato in ambito europeo con l’obiettivo di perseguire la neutralità climatica all’interno dell’Unione entro il 2050.

A tal fine, il pacchetto legislativo “Fit for 55%”, proprio attraverso il meccanismo CBAM, affronta il problema della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, pratica adottata dalle industrie con elevati livelli di emissioni di gas serra che consiste nel trasferimento della produzione al di fuori dell'Unione europea finalizzato ad evitare le stringenti normative per il contenimento di emissioni ivi adottate.

Il meccanismo CBAM, concepito per operare in parallelo con il sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE (EU ETS), è posto a garanzia del fatto che le merci importate paghino un prezzo per le loro emissioni di carbonio. Tale prezzo è paragonabile a quello pagato dai produttori nazionali dell’Ue nell’ambito del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS – Emission Trading System), meccanismo di controllo delle emissioni di carbonio adottato in ambito europeo.

Lo scopo del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) è quello di ridurre l’inquinamento dell’aria. Il sistema di scambio delle emissioni, ispirato al principio del "chi inquina paga", obbliga i soggetti interessati a richiedere un permesso per ogni tonnellata di CO2 emessa.

In sostanza, il nuovo meccanismo CBAM è annoverabile quale sistema equivalente all’EU ETS ma rivolto ai produttori dei paesi terzi.


Ambito applicativo
Il meccanismo CBAM si applica a talune merci in fase di loro importazione all’interno dell’UE.
In fase di prima applicazione, il Regolamento (UE) 2023/956 ha individuato come rilevanti le seguenti categorie di merci:
  • cemento;
  • energia elettrica;
  • concimi;
  • ghisa, ferro, acciaio, alluminio;
  • idrogeno
ovvero i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime doganale di perfezionamento attivo.

Adempimenti
(i) A far data dal 1 Ottobre 2023, ogni importatore (o il rappresentante doganale indiretto) è tenuto alla presentazione di una relazione su base trimestrale, la “relazione CBAM”, contenente le seguenti informazioni:
 
     a) la quantità totale di ciascun tipo di merce, espressa in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate       per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;
     b) il totale delle emissioni incorporate effettive (calcolate sulla base dei dati di produzione delle merci e dalla       produzione di energia elettrica consumata durante tali processi), espresso in tonnellate di emissioni di CO2       e per megawatt ora per l'energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per                   tonnellata di ciascun tipo di merci;
     c) le emissioni indirette totali (emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i         processi di produzione delle merci, indipendentemente dal luogo di produzione dell’energia elettrica                   consumata);
    d) il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate,            tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.
 
(ii) A far data dal 1 Gennaio 2026, prima di importare le merci appartenenti alle categorie sopra individuate nel territorio doganale dell'Unione, ogni importatore è obbligato a chiedere la qualifica di “dichiarante CBAM autorizzato”. Tale qualifica potrà essere ricoperta anche da un rappresentante doganale indiretto, previa accettazione.
 
La richiesta di attribuzione della qualifica di dichiarante autorizzato deve essere formalizzata attraverso una domanda di autorizzazione corredata da alcune informazioni di carattere finanziario/societario.

I dichiaranti autorizzati saranno inclusi in una apposita banca dati elettronica istituita dalla Commissione.

(iii) Entro il 31 maggio di ogni anno (a partire dal 2027 per l'anno 2026), ciascun dichiarante CBAM autorizzato sarà tenuto a presentare una “dichiarazione CBAM”, relativa all'anno precedente, al fine di comunicare: 
 
  • il quantitativo totale di ciascun tipo di merce importato nell'anno di riferimento, espresso in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;
  • le emissioni totali incorporate nelle merci oggetto del presente regolamento (espresse in tonnellate di emissioni di CO2 per megawatt ora di energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2e per tonnellata di ciascun tipo di merci);
  • il numero totale di certificati elettronici CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali (un certificato corrisponde a una tonnellata di emissioni di Co2e).
Le emissioni incorporate nelle merci devono essere calcolate sulla base di precise metodologie individuate dal Regolamento n. 2023/956.
 
(iv) Entro il 31 maggio di ogni anno (a partire dal 2027 per l'anno 2026), il dichiarante autorizzato è tenuto a restituire un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate per l'anno precedente la restituzione.

Il numero richiesto di certificati CBAM deve essere disponibile sul conto nel registro CBAM assegnato a ciascun dichiarante CBAM al momento della concessione dell’autorizzazione ad importare la merce.

Ogni importatore dovrà, dunque, acquistare i certificati CBAM idonei a coprire le proprie emissioni attraverso la piattaforma centrale comune appositamente istituita.

Il prezzo di acquisto dei certificati CBAM sarà calcolato sulla base alla media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS emergenti dalla relativa piattaforma d'asta.
 
Il Regolamento (UE) 2023/956 prevede l’applicazione di sanzioni per il mancato rispetto delle previsioni ivi contenute che vanno da euro 140 a euro 500, per ogni tonnellata di emissioni di Co2e incorporate nelle merci.



A cura del team IVA & Dogane

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