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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2022 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce le necessarie specifiche tecniche, il lungo iter normativo per l’attivazione del registro dei pegni mobiliari non possessori è finalmente giunto al termine. Abbiamo pertanto ritenuto utile fornire una sintesi comprensiva delle caratteristiche e delle modalità di costituzione ed iscrizione di questa tipologia di garanzia reale.
Il Pegno Mobiliare Non Possessorio
Il pegno mobiliare non possessorio è stato introdotto dal Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59 (come convertito dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119) (il “Decreto”), il quale ha previsto la possibilità, per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, di costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti, concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, purché determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa.
Ai sensi del Decreto, il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili (anche immateriali), purché non registrati, che siano destinati all’esercizio dell’impresa e sui crediti derivanti od inerenti a tale esercizio. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche.
La principale particolarità del pegno non possessorio riguarda il fatto che, ove non sia diversamente disposto nel contratto costitutivo del pegno, il concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia. È comunque fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell’utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno.
Il contratto costitutivo del pegno, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione (i) del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, (ii) la descrizione del bene dato in garanzia, (iii) del credito garantito e (iv) l’indicazione dell’importo massimo garantito. Il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con la sua iscrizione nel registro costituito presso l’Agenzia delle Entrate; dal momento dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.
Inoltre, il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l’acquisto di un bene determinato che sia destinato all’esercizio dell’impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio successivo, a condizione che tale pegno non possessorio sia iscritto nel registro e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di un pegno non possessorio iscritto anteriormente.
L’iscrizione – che deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l’acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene – ha una durata, rinnovabile, di dieci anni. La cancellazione dell’iscrizione può essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente.
Costituzione del Registro dei Pegni Mobiliari Non Possessori e Modalità di Iscrizione
Il secondo step normativo si è perfezionato tramite la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2021, n. 114, recante il “Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori”, tramite il quale è stato istituito, presso l’Agenzia delle Entrate, il registro informatico per l’iscrizione dei pegni mobiliari non possessori.
Il medesimo decreto ha disciplinato altresì:
- le formalità per l’iscrizione, la rinnovazione e la cancellazione dei pegni mobiliari non possessori;
- la pubblicità delle vicende modificative dei pegni mobiliari non possessori;
- le funzioni del conservatore del registro, con particolare riguardo alla conservazione delle domande e dei titoli;
- le modalità di consultazione del registro dei pegni mobiliari non possessori; e
- la quantificazione dei diritti di certificazione, visura e copia per le operazioni nel registro pegni, indicati nel relativo allegato e la cui misura viene aggiornata ogni due anni con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio finanziario.
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2021, che costituisce il terzo step normativo per l’attivazione del registro, è stata approvata la nomenclatura delle categorie merceologiche di appartenenza dei beni che possono formare oggetto di pegno mobiliare non possessorio.
Infine, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023 (il “Provvedimento”) – sono state definite le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al Conservatore e le modalità per la registrazione dei titoli tramite procedure telematiche.
Ai sensi del Provvedimento, il titolo relativo al pegno mobiliare non possessorio deve essere inviato con modalità telematica unitamente alla relativa domanda, anche ai fini dell’eventuale richiesta di registrazione, nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento; nel caso in cui le informazioni trasmesse non siano conformi a dette specifiche tecniche, l’invio della domanda viene considerato come non effettuato.
La registrazione del titolo del pegno mobiliare non possessorio è prevista in via esclusiva con modalità telematiche (ad esclusione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e delle scritture private accertate giudizialmente), avviene a seguito della trasmissione delle relative informazioni ed è considerata come effettuata quando i dati, compresi quelli relativi al pagamento, sono correttamente ricevuti dal sistema informativo.
Il Provvedimento contiene altresì disposizioni relative (i) alle modalità di pagamento telematico dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione e per l’esecuzione delle formalità, (ii) alle ricevute, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, di avvenuta ricezione del titolo, delle relative informazioni, delle somme addebitate al richiedente e dell’avvenuta registrazione del pegno e (iii) alla restituzione al richiedente, per via telematica, del certificato di eseguita formalità.
A cura di:
Avv. Carmelo Raimondo
Avv. Raffaele Mollo
Infine, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023 (il “Provvedimento”) – sono state definite le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al Conservatore e le modalità per la registrazione dei titoli tramite procedure telematiche.
Ai sensi del Provvedimento, il titolo relativo al pegno mobiliare non possessorio deve essere inviato con modalità telematica unitamente alla relativa domanda, anche ai fini dell’eventuale richiesta di registrazione, nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento; nel caso in cui le informazioni trasmesse non siano conformi a dette specifiche tecniche, l’invio della domanda viene considerato come non effettuato.
La registrazione del titolo del pegno mobiliare non possessorio è prevista in via esclusiva con modalità telematiche (ad esclusione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e delle scritture private accertate giudizialmente), avviene a seguito della trasmissione delle relative informazioni ed è considerata come effettuata quando i dati, compresi quelli relativi al pagamento, sono correttamente ricevuti dal sistema informativo.
Il Provvedimento contiene altresì disposizioni relative (i) alle modalità di pagamento telematico dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione e per l’esecuzione delle formalità, (ii) alle ricevute, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, di avvenuta ricezione del titolo, delle relative informazioni, delle somme addebitate al richiedente e dell’avvenuta registrazione del pegno e (iii) alla restituzione al richiedente, per via telematica, del certificato di eseguita formalità.
A cura di:
Avv. Carmelo Raimondo
Avv. Raffaele Mollo