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Nuovi ammortizzatori sociali: chi può chiederli e come

12/03/2020

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Italia

L'emergenza determinata dal virus COVID-19 crea problemi anche alle aziende, che possono essere costrette a ridurre o sospendere l'attività produttiva e, di riflesso, l'attività lavorativa.
Il Governo sta varando un Decreto Legge che introduce, per l’intero territorio nazionale, speciali disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, concernenti due grandi aree: l’area dei datori di lavoro già inclusi nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali; l’area dei datori di lavoro per i quali, secondo le regole generali, gli ammortizzatori sociali non trovano applicazione.
Da informazioni reperite, i seguenti dovrebbero essere i contenuti essenziali del nuovo provvedimento.
 
I. Area dei datori di lavoro già inclusi
A. Trattamento ordinario di integrazione salariale
Il decreto prevede una nuova causale denominata “emergenza COVID-19”, legata ad “eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica”.
Questo comporta che i predetti eventi sono sufficienti a far maturare il diritto all’integrazione salariale senza necessità che ricorrano le normali causali (eventi transitori e non imputabili all’impresa e ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato).
La ricorrenza della nuova causale dà diritto al trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di nove settimane.
Ne possono fruire i lavoratori già dipendenti dal datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020.
Non è necessario che i lavoratori abbiano un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni al momento in cui si domanda il trattamento per la nuova causale.
La domanda per la causale “emergenza COVID-19” può essere presentata fino al termine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.
In relazione a tale nuova causale, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro.
 
B. Assegni ordinari
Anche gli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) possono essere chiesti per la causale “emergenza COVID-19”.
La ricorrenza della nuova causale dà diritto all’erogazione dell’assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane.
In relazione a tale nuova causale, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro.
Il FIS è chiamato ad erogare l’assegno ordinario per i dipendenti da imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti (per le normali causali, è previsto un limite occupazionale di almeno quindici dipendenti).
Qualora sia in corso l’erogazione da parte del FIS dell’assegno di solidarietà, il datore di lavoro interessato può chiedere il riconoscimento dell’assegno ordinario, ugualmente erogabile per un periodo non superiore a nove settimane e con i vantaggi sopra illustrati.
 
C. Aziende già in cassa integrazione straordinaria e trattamento ordinario per la causale “emergenza COVID-19”
Le imprese, che hanno in corso al 23 febbraio 2020 trattamenti di integrazione salariale straordinarie, possono chiedere il trattamento ordinario per la causale “emergenza COVID-19” (erogabile per un periodo non superiore a nove settimane) anche per i lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie.
In questo modo, le imprese possono fruire di un trattamento che non si computa nei limiti di durata massima complessiva (ventiquattro mesi nel quinquennio mobile o trenta mesi sempre nel quinquennio mobile per le imprese dell’edilizia e dei settori dell’escavazione e/o lavorazione di materiali lapideo).
In relazione al trattamento ordinario, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale da parte dell’azienda.
 
II. Area dei datori di lavoro esclusi
Ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, per i quali non trovano applicazione gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e fondi di solidarietà), può essere concessa la cassa integrazione in deroga per la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il trattamento di cassa integrazione è concesso dalle Regioni e dalle Province autonome, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Questo trattamento ha la durata massima di nove settimane e non richiede il pagamento del contributo addizionale.
 
***
 
Le nuove discipline non escludono la possibilità di far valere le normali causali, in particolare quelle previste per il trattamento ordinario di integrazione salariale, che possono derivare proprio dall’attuale situazione di emergenza.
Uno degli aspetti interessanti, da valutare con particolare cura, riguarda la possibilità di far valere in sequenza la nuova causale “emergenza COVID-19” e se necessario quelle normali.
Lo Studio Fieldfisher, presente con proprie sedi a Roma, Milano, Torino, Bologna e Venezia, sta seguendo con particolare impegno l’evoluzione legislatura in modo da poter contribuire con la propria professionalità al superamento delle situazioni di difficoltà generate dalla situazione di emergenza.

 

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