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Il nono pacchetto di misure restrittive verso la Russia

19/01/2023

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Il Regolamento del Consiglio UE n.2022/2474 del 16/12/2022 ha apportato ulteriori modifiche al Regolamento UE n.833/2014 relativo alle misure restrittive adottate nei confronti della Russia a seguito dell’aggressione dell’Ucraina.

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha emanato al riguardo un proprio avviso in cui espone le nuove misure adottate.

In sintesi, in ambito EXPORT il nono pacchetto di sanzioni amplia l’elenco di prodotti che possono contribuire al rafforzamento industriale e militare della Russia. In particolare, tra i beni contemplati dall’art.3-duodecies del Reg. UE n.833/2014 sono stati inclusi i generatori, i droni giocattolo, pc portatili, dischi rigidi, i componenti informatici, apparecchiature per la visione notturna e la radionavigazione, apparecchi da ripresa e lenti. Sul fronte militare e tecnologico, l’applicazione dell’art.2-bis e art.2-ter è stata estesa tra gli altri, ai motori per droni, ad ulteriori attrezzature chimiche e biologiche, agli agenti antisommossa e componenti elettronici.

Alle suddette misure si accompagnano anche alcune modifiche alle deroghe ai divieti di esportazione.

In ambito IMPORT il nuovo pacchetto di misure introduce un contingente tariffario per l’anno 2023 e 2024 per gli acciai legati della voce NC 7224 90 nei limiti quantitativi del quale non si applica il divieto di importazione.
Sono state, inoltre, talune deroghe ai divieti al fine di consentire il rientro di beni a seguito del disinvestimento o liquidazione di attività commerciali in Russia. La misura si applica, previa autorizzazione ministeriale, fino al 30 settembre 2023.

Un’ ulteriore deroga al divieto di importazione è stata prevista fino al 18 giugno 2023 per le forniture di alcol metilico oggetto di contratti conclusi fino al 6 ottobre 2022.

Per tutte le misure in commento la Commissione UE ha istituito gli appositi codici Taric da utilizzare nella compilazione delle dichiarazioni doganali.

Infine, è stato introdotto un obbligo di comunicazione a carico degli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, relativamente a tutte le operazioni che abbiano ad oggetto condensato di gas naturale (NC 2709 0010) prodotto negli impianti di gas naturale liquefatto.

La comunicazione deve essere inviata agli Stati membri (per l’Italia al Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale) entro due settimane dall’effettuazione dell’operazione in relazione ai volumi importati o acquistati che siano originari della Russia o siano esportati dal predetto territorio entro il 18 giugno 2023.



A cura del team IVA & Dogane

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