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DAC7: i nuovi obblighi comunicativi nell'economia digitale

29/03/2023

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Italia

Il 26 marzo è entrato in vigore il decreto legislativo n. 32/2023 che dà piena attuazione alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea (UE) 2021/514 (DAC7) in tema di obblighi fiscali e scambio di informazioni tra gli Stati Membri (Directive on Administrative Cooperation – DAC – 2011/16/UE).
 

Il provvedimento riguarda in particolare: i) i gestori di piattaforme costituiti in Italia o residenti fiscalmente in Italia e ii) i gestori di piattaforme che, pur non essendo residenti fiscalmente in Italia, facilitano l’esecuzione di un’attività soggetta a comunicazione, i quali a partire dal gennaio 2024, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio di ogni anno i dati dei venditori e delle operazioni facilitate attraverso le seguenti piattaforme:
  • locazione di beni immobili (compresi immobili residenziali e commerciali e spazi di parcheggio) situati nel territorio dello Stato;
  • servizi personali resi da parte di una o più persone online o fisicamente offline su richiesta dell’utente;
  • vendita di beni;
  • noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Le piattaforme elettroniche sono tenute ad acquisire i dati identificativi di ogni venditore: le generalità, l’indirizzo principale, il codice fiscale, la data di nascita e il numero di partita IVA, se disponibile. Se il venditore è una società, la ragione sociale, il numero di registrazione, la presenza di una eventuale stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nel territorio dell’Unione europea.

E’ altresì necessario comunicare  i dati del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato il corrispettivo, l’ammontare totale del corrispettivo versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali detto corrispettivo è stato versato o accreditato.

Al fine di incrementare la trasparenza nel mercato delle locazioni brevi, il gestore deve acquisire e comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, il numero di identificazione catastale, il numero dei giorni di locazione e il tipo di proprietà inserzionata.

Sono esclusi dall’obbligo comunicativo, gli enti pubblici e i venditori che hanno effettuato nel periodo di riferimento:
  • oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di una proprietà inserzionata;
  • meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni, con importo totale del corrispettivo versato o accreditato non superiore a duemila euro.
In caso di mancata messa a disposizione dei dati da parte dei venditori sono applicabili sanzioni, tra cui la cancellazione del profilo dalla piattaforma senza possibilità di iscriversi nuovamente.

Il mancato o inesatto adempimento degli obblighi comunicativi da parte dei gestori comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo di 30.000 euro.



A cura del team IVA & Dogane

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