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Emergenza Sanitaria CORONAVIRUS - diritti e doveri dell'impresa

05/03/2020

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Italia

La diffusione del Coronavirus (Covid-19), che ha colpito anche l’Italia nelle ultime settimane, induce a riflettere circa il potenziale impatto di tale epidemia sui rapporti contrattuali e sulle modalità di adempimento degli obblighi gravanti sull’impresa, derivanti sia da accordi privatistici, sia dalla normativa che di giorno in giorno è emanata per fronteggiare l’emergenza.

A) La contrattualistica
Per quanto riguarda il possibile impatto delle limitazioni dovute al rischio di contagio da Coronavirus sull'adempimento degli obblighi contrattuali, è fondamentale valutare se tale situazione possa - o meno - esonerare l’operatore in difficoltà (o impossibilitato) nell’adempimento dell’obbligazione contrattuale, invocando l’operatività della clausola di forza maggiore. Infatti, la mera non menzione dell’evento in esame tra le cause di forza maggiore o, l’assenza della clausola stessa, non determina per ciò solo la non applicabilità dell’istituto previsto dal codice civile.
In particolare, nel nostro ordinamento il concetto di “forza maggiore” è posto a fondamento di clausole generali quali l’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità sopravvenuta.
Quindi, dalle prime riflessioni sul punto emerge, quantomeno, l’opportunità di:
  • verificare se l'ambito di applicazione della clausola di forza maggiore (se presente) sia sufficiente a legittimare un possibile ritardo od inadempimento;
  • se il contratto è disciplinato dalle leggi di un paese di common law e non contiene una clausola di forza maggiore, valutare se le circostanze giustifichino la risoluzione per motivi di “frustration”.
Inoltre, sarà importante tenere distinte le conseguenze nelle aree territoriali in cui, tra le altre misure, è prevista espressamente la “sospensione dei servizi di trasporto di merci”. In questi casi appare di per sé giustificato ricorrere all’esimente dell’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
 
B) I lavori edili pubblici e privati e la giustizia amministrativa
L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), con il documento “Prime indicazioni operative per le imprese Covid-19”, ha indicato alcune misure cautelative che possono servire per evitare che dall’eventuale sospensione delle attività di impresa, derivino conseguenze negative sia nel caso di lavori eseguiti in conto proprio sia in appalto, pubblico o privato.
Le indicazioni riguardano sia l’edilizia privata (Sospensione dei lavori – comunicazione al Comune, Opere eseguite per conto di committente privato, Contratti preliminari di compravendita), sia l’ambiente (Indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, Ricorso agli ammortizzatori sociali), sia le opere pubbliche (Fase di gara, Fase di esecuzione dei contratti).
Inoltre, è stato disposto che nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa:
  • siano sospesi sino al 31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
  • siano rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
  • sia concessa la remissione in termini se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del D.L. 9/2020 (2 marzo 2020), sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica”.
 
C) La tutela dei dati personali:
Si segnala il Comunicato del Garante Privacy del 2 marzo 2020 “Coronavirus: Garante Privacy, no a iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati” che ha invitato “tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti”.
Riteniamo, in sintesi, che sia opportuno valutare in questa fase almeno questi aspetti per il datore di lavoro:
  • porre in essere iniziative volte a ridurre il rischio da contagio nei luoghi di lavoro o comunque durante l’esecuzione di incarichi lavorativi, soprattutto quelli svolti durante trasferte, durante le quali potrebbe aumentare il rischio di contagio per via degli spostamenti;
  • individuare con il Medico Competente (e anche con l’RSPP), il piano di emergenza specifico, che preveda misure di protezione emergenziali in caso di rischio di contagio, lasciando a lui la raccolta di dati inerenti alla salute. Del resto il Garante Privacy, già a febbraio 2019, confermando la titolarità autonoma del medico competente, esplicitamente ha ricordato che “è l’unico legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori per le finalità indicate dalla legge di settore”;
  • valutare se adottare soluzioni “limite” – in casi straordinari – ove vi sia la necessità di effettuare verifiche sugli spostamenti dei lavoratori e sul loro stato di salute, in un’ottica di bilanciamento degli interessi. Il tutto va valutato in concreto ed in ottica by design.
 
D) La prestazione lavorativa:
La situazione di emergenza sanitaria che si è venuta a creare ha un impatto dirompente per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro. Molti sono gli aspetti coinvolti: dai permessi ai distacchi, dalle trasferte alle assenze e non ultimi sugli ammortizzatori sociali. Il Governo si è occupato prima di tutto del lavoro in modalità “smart-working”. Sul punto si segnala che l’art. 4 del DPCM 1° marzo 2020 ha esteso su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020, le importanti novità/ semplificazioni alla disciplina del “lavoro agile” (meglio noto come “smart-working”) di cui alla Legge 22 maggio 2017, n. 81 (articoli da 18 a 23), apportate dai precedenti DPCM del 23 e del 25 febbraio 2020.
Più nel dettaglio, ferme le altre previsioni che regolamentano la materia, è stata accordata la possibilità per i datori di lavoro, di far ricorso alla disciplina del lavoro agile
  • senza necessità di stipulare una preventiva intesa ad hoc con il lavoratore o con gruppi di lavoratori (sarà dunque sufficiente la mera richiesta di svolgimento di prestazione lavorativa in modalità “agile” ai sensi e per gli effetti della norma in commento); 
  • assolvendo i sottesi obblighi di informativa (sui rischi generali per la salute e sicurezza sul lavoro) in via telematica (anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro).
 
E) La responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/01 – Salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08
Come è noto, tra i cd. reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti vi sono anche l’omicidio e le lesioni colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica.
Vista la responsabilità di tutela dei lavoratori che grava in capo al datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Governo è intervenuto in questa materia sollecitando le imprese a:
  • invitare i lavoratori ad adottare alcuni accorgimenti (tra cui lavarsi frequentemente le mani, curare l'igiene delle superfici, evitare contatti prolungati e ravvicinati con persone che presentano i sintomi dell'influenza);
  • predisporre il materiale informativo necessario e a diffondere tra i dipendenti notizie sui principali sintomi del virus e sui comportamenti igienico-sanitari da adottare.
Un aspetto particolarmente rilevante, poi, è quello inerente alla necessità di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (“DVR”) con riferimento al rischio biologico.
Tale aspetto è rilevante quantomeno per quelle aziende i cui lavoratori ricoprono mansioni tali da esporli al rischio biologico da COVID-19 o da incrementare tale rischio rispetto al resto della popolazione: operatori sanitari, in primis, come pure i soggetti operanti in attività che possono comportare contatti con agenti biologici, nonché soggetti spesso a contatto con il pubblico (grande distribuzione, trasporti, ecc.). Sulla base degli esiti della valutazione dei rischi il datore di lavoro è poi tenuto a porre in atto le misure necessarie a ridurre o eliminare, se possibile, l’esposizione agli agenti potenzialmente patogeni (ad es. utilizzo di dispositivi di protezione individuale – DPI o misure organizzative per evitare che il lavoratore entri in contatto con soggetti contagiosi), nonché a garantire la formazione e informazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria.
Il datore di lavoro deve coordinarsi per tali attività con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente, tenendo in considerazione le misure recentemente introdotte con Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) e successivi Dpcm ed ordinanze regionali in materia.
 
F) Le scadenze fiscali
È stata disposta la sospensione e la proroga di alcune scadenze fiscali.
In tutto il territorio nazionale è stata prorogata la scadenza dei seguenti adempimenti:
 
Adempimento Scadenze Originarie Scadenze Prorogate
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) 28 febbraio 2020 31 marzo 2020
Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia 7 marzo 2020 31 marzo 2020
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata 15 aprile 2020 5 maggio 2020
Termine di presentazione del modello 730 precompilato 23 luglio 2020 30 settembre 2020

Inoltre, per i cittadini, professionisti e imprese residenti con sede legale o operativa nei Comuni della Lombardia e del Veneto della cosiddetta zona «rossa» individuati nel DPCM del 1° marzo 2020, ad oggi, sono sospesi i termini di pagamento:
  • delle imposte in scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Per tutto il periodo di sospensione, inoltre, i sostituti d’imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato;
  • dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
  • delle cartelle e degli avvisi di accertamento esecutivi in scadenza dal 21 febbraio al 30 aprile.
Per tali soggetti è stato inoltre prorogato al 31 maggio 2020 il temine per il versamento della rata inizialmente dovuta il 28 febbraio u.s. ai fini dei procedimenti di definizione agevolata dei ruoli, c.d. “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”.
Il Governo ha altresì ha sospeso fino al 30 aprile 2020 gli obblighi di versamento delle ritenute fiscali e previdenziali da parte delle imprese del settore turistico (i.e. imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator) con domicilio fiscale, sede legale o operativa i tutto il territorio italiano.
 
Riferimenti normativi
  • Decreto Legge 23.2.2020, n. 6
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.02.2020
  • Decreto Ministeriale 24.02.2020
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2020
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020
  • Decreto Legge 02.03.2020, n. 9
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04.03.2020

 

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